DEBITI BANCARI - IL NETWORK LAW & HOUSE INTERROMPE PROCEDURA DI RECUPERO DELLA IFIS

DEBITI BANCARI - IL NETWORK LAW & HOUSE INTERROMPE PROCEDURA DI RECUPERO DELLA IFIS

Al Sig. S.C. di Melito è pervenuta una "lettera di autorizzazione all’esazione di crediti”, nella quale si evince che la Banca IFIS ha conferito incarico alla S. C. s.p.a. per il  recupero di € 1.418,15.

Alla citata missiva è allegata comunicazione di cessione del credito, effettuata dalla BNL s.p.a. alla S. C. s.p.a., avente ad oggetto un presunto diritto di credito del citato Istituto riferito a passività riscontrate su c.c. negli anni dal 2008 al 2013.

I legali del Network hanno fermamente contestato la legittimità della richiesta, trattandosi di c.c. inattivo da quasi 10 anni con movimentazioni avvenute ESCLUSIVAMENTE su iniziativa della Banca per la contabilizzazione di interessi o spese.

Sul punto, è stato richiamato il contenuto del Protocollo d’intesa siglato tra l’Associazione bancaria italiana e le Associazioni dei consumatori – contenuto nella Circolare ABI LG/000906 Roma, 25 febbraio 2005 - con particolare riguardo all’art. 10 delle Condizioni generali ABI sul rapporto banca - cliente, Sez. I, “Conto Corrente bancario – conto non movimentato”, laddove è stabilito che: 

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 258,22, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto.

2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua  d'iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative”.

Il testo dell’articolo è chiaro: il conto corrente che non evidenzia operazioni disposte dal cliente \ correntista non produce spese di liquidazione, né addebiti di gestione (cfr. ABF, Coll. Roma, decisioni n. 4634/2013 e n. 4451 del 12 maggio 2016).               

Ricevuta la missiva,  la IFIS ha comunicato l'interruzione della procedura di recupero coattivo !

Data

09 Luglio 2020

Tags

diritto civile