eccesso di velocità e comunicazione dati del conducente

eccesso di velocità e comunicazione dati del conducente

Il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza del 29 gennaio 2024, accogliendo un ricorso presentato dai legali del Network Law & House, ha confermato che l'obbligo di comunicare i dati del conducente ai sensi dell'art. 126 bis del codice della strada, in caso di multa per eccesso di velocità, si considera adempiuto con la semplice "indicazione" dei dati anagrafici del trasgressore, nonchè del numero della sua patene di guida, senza necessità di "allegazione" del documento di identità e della copia della patente.

Nel caso portato all'attenzione del Giudice, la Provincia di Caserta, incurante della missiva inoltrata a mezzo pec da un automobilista, nella quale erano riportati il nome, il cognome, il numero della patente ed il numero del verbale di infrazione per eccesso di velocità, aveva emesso una seconda sanzione per "omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo".

Costituitosi in giudizio, l'Ente ha sostenuto che detta comunicazione non era sufficiente, non avendo il trasgressore trasmesso la copia del documento di identità e la copia della patente.

Il Giudice di Pace, rigettando completamente l'eccezione della Provincia, ha accolto il ricorso ed ha annullato il verbale, prevendendo altresì una condanna alla refusione delle spese ed onorari di causa.

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Data

31 Gennaio 2024

Tags

diritto civile